 È passato quasi un anno dall’importante sentenza della Cassazione nr. 2544 del 21 Gennaio 2016, che ha confermato la responsabilità delle società che non abbiano adottato un idoneo Modello Organizzativo unito a un Organismo di Vigilanza nei casi di reato di omicidio o lesioni colpose.
La decisione ha colpito l’Amministratore e il Direttore Tecnico di un’azienda edile che si è trovata a fronteggiare la morte di un proprio dipendente, deceduto mentre utilizzava un macchinario privo di alcun sistema di sicurezza o presidio antinfortunistico.
Con questa sentenza la Cassazione ha dunque ritenuto presenti tutti i criteri di imputazione soggettiva e oggettiva previsti dall’ex D.Lgs 231/01, ribadendone la violazione attraverso l’attuazione di una una politica aziendale volta al contenimento delle spese per incrementare al massimo i profitti, a tutto discapito degli adempimenti previsti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro.
In pratica, la Corte ha riscontrato che la società in questione aveva effettivamente tratto dei vantaggi dal non corretto adeguamento alla normativa prevenzionistica e dalla mancata adozione di un Modello Organizzativo 231: vantaggi che si sarebbero dovuti concretizzare in un risparmio di tempo e dei costi necessari a rispondere con successo agli obblighi normativi, ma che hanno invece portato a un esito drammatico.
Casi come questo servono da forte monito nei confronti delle società e dei relativi quadri dirigenziali che non abbiano ancora adottato o avviato le dovute procedure per raggiungere al più presto una piena conformità normativa relativa all’ex D.Lgs 231/01. Un sistema di controllo adeguato e aggiornato costantemente, infatti, è la sola soluzione per prevenire pesanti sanzioni e responsabilità sia amministrative che penali.
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